Perdi i requisiti “prima casa”? Puoi evitare le sanzioni

V endere la propria abitazione entro i 5 anni dall’acquisto, senza aver ricomprato casa entro i dodici mesi successivi, comporta il pagamento delle imposte non versate grazie all’agevolazione prima casa, oltre al pagamento di una sanzione pari al 30% delle stesse imposte e interessi relativi.
Da oggi grazie alla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate nr. 112E del 27 dicembre 2012, è possibile evitare il pagamento della sanzione, comunicando entro dodici mesi dalla vendita, l’avvenuta perdita del requisito “prima casa”. In pratica è un’auto-denuncia agli uffici finanziari, che permette appunto di evitare di pagare la sanzione del 30% e relativi interessi.
Il nuovo provvedimento dell’Agenzia, segue un altra risoluzione (105/E del 31 ottobre 2011) che consente a coloro che non vogliono o possono prendere la residenza nella casa acquistata con i benefici prima casa entro i 18 mesi dall’acquisto dell’abitazione, di versare all’ufficio finanziario l’importo inizialmente non pagato delle imposte.
In entrambi i casi se la comunicazione viene fatta oltre le scadenze, è possibile regolarizzare la propria posizione nei confronti dell’erario tramite il ravvedimento operoso, con sanzione ridotta, a patto di non essere già oggetto di verifica da parte dell’amministrazione finanziaria.