Agevolazioni Fiscali per il risparmio energetico.

La

 Legge di stabilità 2015 (L.190/2014) ha prorogato al 31 dicembre 2015, nella misura del 65%, la detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici sostenuti dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015, sia per interventi sulle singole unità immobiliari, sia intervento sulle parti comuni degli edifici condominiali.

Dal 1° gennaio 2016 l’agevolazione sarà invece sostituita con la detrazione fiscale (del 36%) prevista per le spese relative alle ristrutturazioni edilizie.

L’agevolazione fiscale consiste in detrazioni dall’Irpef ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti, ed in particolare nei casi di spese sostenute per:

  • riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento;
  • miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni – pavimenti – finestre, comprensive di infissi);
  • installazione di pannelli solari;
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

Condizione per fruire della detrazione è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali (per l’attività d’impresa o professionale). Escluse, quindi, le spese effettuate in corso di costruzione dell’immobile.

Usufruiscono della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento, e quindi, in particolare:

  • le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
  • i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali);
  • le associazioni tra professionisti;
  • gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.

Tra le persone fisiche possono fruire dell’agevolazione anche:

  • i titolari di un diritto reale sull’immobile
  • i condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali
  • gli inquilini
  • coloro che hanno l’immobile in comodato.

Possono fruire della detrazione anche i familiari conviventi con il possessore o il detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori, salvo il caso in cui siano effettuati su immobili strumentali all’attività d’impresa, arte o professione.

Ha diritto all’agevolazione inoltre il contribuente che finanzia la realizzazione dell’intervento di riqualificazione energetica mediante un contratto di leasing, e la detrazione si calcola sul costo sostenuto dalla società di leasing.

La detrazione d’imposta non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi da altre disposizioni di legge nazionali (ad esempio, la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio).