Rent-to-buy. Circolare interpretativa dell’Agenzia Delle Entrate. Interpretazione.
Pubblicato su Mar 13, 2015
Regime fiscale applicabile ai contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili (ex art. 23 D.L.133-2014) – Circolare dell’Agenzia delle Entrate
Introdotta nell’ordinamento con l’art. 23 del D.L.133/14 (convertito con L.164/14) la normativa del contratto di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in merito alla disciplina fiscale applicabile a tale contratto con circolare n.4/E del 19 febbraio 2015.
Per quanto riguarda il godimento dell’immobile l’Agenzia ritiene che debba essere assimilato alla locazione dell’immobile e che quindi, per la quota di canone imputata al godimento dell’immobile, debbano trovare applicazione le disposizioni previste per i contratti di locazione sia ai fini delle imposte dirette che indirette.
Circa i canoni corrisposti dal conduttore, avendo natura di anticipazione del corrispettivo del trasferimento, l’Agenzia ritiene che vada assimilato agli acconti prezzo della successiva vendita.
In caso di esercizio del diritto di acquisto dell’immobile che debba trovare applicazione la normativa prevista per i trasferimenti immobiliari.
Da FIMAA.